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D.M. 31/07/1934

Decreto del Ministero dell’Interno del 31/07/1934

Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi

Il capo del Governo primo Ministro segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno.

- Visto l'art. 63 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 18 giugno 1931 n. 773;

- Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933 n. 1741 contenente disposizioni per la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti.

Decreta:

Art. 1. Sono approvate le seguenti norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi.

TITOLO I AVVERTENZE GENERALI I. Alla direzione degli stabilimenti in cui si lavorano oli minerali e loro derivati devono essere preposti dottori in ingegneria o in chimica abilitati all'esercizio della professione. La direzione dei depositi di tali sostanze, a qualsiasi scopo costituiti, deve essere affidata a persona tecnicamente idonea. II. Gli stabilimenti dove si lavorano, o comunque si manipolano oli minerali e loro derivati infiammabili e combustibili, nonchè i depositi di tali sostanze e i magazzini di vendita, devono essere custoditi da guardie particolari giurate. Sono dispensati dall'osservanza di questa norma: i depositi di minore entità (classi 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª e 10ª), i distributori stradali, le rivendite e le piccole rivendite (modificato dall'art. 1, D.M. 12 maggio 1937). III. E' fatto divieto di fumare, portare fiammiferi o armi cariche, o comunque far fuoco o illuminare a fiamma libera, negli ambienti e nei locali dove si producono, manipolano o conservano oli minerali e loro derivati, tanto se tali sostanze sono racchiuse in recipienti, quanto se possono venire a trovarsi, per il genere del lavoro compiuto sia pure accidentalmente, nel campo di esplodibilità o di infiammabilità delle loro miscele coll'aria ambiente. Gli stessi divieti devono essere osservati durante il travaso (anche all'aperto) da serbatoi, o da carri serbatoi ferroviari, o da veicoli, o da distributori, o, da fusti, bidoni e simili. Nei sopradetti ambienti e locali devono essere costantemente affissi cartelli o scritte ricordanti il divieto di fumare, di impiegare fiamme libere e di portare fiammiferi. IV. All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. I guardiani, durante il servizio di sorveglianza esterna ai locali, possono andare armati. Gli operai e i lavoranti devono essere saltuariamente sottoposti a visite di controllo. La vigilanza più scrupolosa deve essere esercitata, di continuo, dai dirigenti e dai sorveglianti, nell'interno dello stabilimento, del deposito o del magazzino. Le punizioni disciplinari, in caso di inosservanza delle cautele prescritte, debbono essere pronte ed esemplari. E' vietato calzare scarpe ferrate negli ambienti dove sono da temere miscele esplosive coll'aria. V. Debbono essere curati il massimo ordine e la maggiore pulizia ovunque sono depositate, manipolate o lavorate sostanze che possono dar luogo a scoppio od incendio. All'uopo, in ogni stabilimento o deposito, deve esistere un regolamento interno, affisso in portineria, contenente, tra le altre norme cautelative, tassative disposizioni al riguardo, sul rispetto delle quali non si deve assolutamente transigere. Tutto il personale deve prendere conoscenza di tale regolamento, all'atto dell'assunzione in servizio. VI. Sono formalmente vietati, nel recinto degli stabilimenti e dei depositi, specialmente vicino ai laboratori, serbatoi, locali di travaso o magazzini, e nei cortili fra i medesimi, i mucchi di casse vecchie, di rottami di legno, di segatura, di trucioli, di stracci, di carta e simili tanto più se imbrattati di sostanze infiammabili o grasse. E' altresì vitata la sosta di carri carichi di materie pericolose. I carri debbono essere prontamente scaricati e le ma- terie suddette essere subito eliminate o tenute in osservazione, per poter intervenire prontamente in caso di bisogno. L'isolamento è necessario anche per le riserve di materie che possono andare soggette a combustione spontanea, per riscaldamento interno del- la massa. Gli stracci puliti e quelli usati e unti devono stare separatamente: i primi, nell'interno delle officine e dei laboratori, gli altri fuori, entro apposite cassette (preferibilmente metalliche), con coperchio ed iscrizione. Gli stracci impregnati di liquidi infiammabili o di vernici, devono stare in speciali cassette metalliche munite di coperchio, situate all'esterno dai laboratori e discoste dai medesimi. VII. I mezzi di estinzione, di cui deve essere conosciuta perfettamente l'esistenza, l'ubicazione e l'uso, da tutti gli addetti ai depositi e agli stabilimenti nei quali si conservano o si manipolano sostanze pericolose di scoppio o di incendio, devono essere tenuti in evidenza. Tali mezzi devono essere preferibilmente tinti in rosso, perchè risultino più appariscenti. Gli estintori, i recipienti e le carriole con sabbia, i secchielli, gli attrezzi, ecc. debbono essere posti preferibilmente all'esterno dell'ingresso degli ambienti e dei locali dello stabilimento o del deposito, e nei luoghi di passaggio, perchè siano prontamente sotto mano. Se tali mezzi debbono rimanere all'aperto, occorre che siano riparati in apposite nicchie, armadietti, tettoiette e simili. Contro cavi percorsi da corrente elettrica, contro motori elettrici e simili, non deve farsi uso di estintori portatili a getto continuo; occorre invece adoperare sabbia (o terra), o neve carbonica, ovvero un apparecchio a nebulizzazione, o altro simile, che produca un getto non continuo, ma suddiviso e di natura isolante (dielettrico). Negli ambienti chiusi non si devono impiegare estintori caricati con sostanze che, al momento dell'uso, sviluppino gas tossici. Gli estintori stessi possono essere impiegati se le cariche contengono sostanze capaci di neutralizzare i gas tossici. VIII. Per provvedere efficacemente, mediante sabbia, alla estinzione di incendi di materie infiammabili, è necessario disporre di congrui quantitativi, che possono variare da almeno 10 chilogrammi per ogni distributore di benzina (fisso o a carrello) sino a 200, 300 chilogrammi, e anche un metro cubo o più per le officine, i laboratori, i magazzini e simili, secondo l'ampiezza dei medesimi e i quantitativi di sostanze infiammabili in essi depositate, oppure in lavorazione, o in manipolazione. Per assicurare la prontezza dell'intervento, il quantitativo totale della sabbia deve essere diviso in due parti: la prima, suddivisa in un conveniente numero di secchielli, o bidoni con manico, possibilmente appesi a lunghi ganci nelle pareti esterne (o interne) dei locali, per avere subito disponibile il mezzo atto a soffocare fiammate improvvise o un principio d'incendio; l'altra parte, concentrata in alcune posizioni centrali dello stabilimento o del deposito, opportunamente scelte, conservando la sabbia entro carriole con coperchio, vicino alle quali debbono stare, appesi al muro, in numero uguale alle carriole, pale a lungo manico e a ferro leggermente concavo, da adoperarsi per il lancio a distanza della sabbia sopra una superficie anche larga di materie in fiamme. La sabbia deve essere fine e, per la benzina, le miscele carburanti, il petrolio e gli idrocarburi in genere, deve essere umida. In mancanza di sabbia, possono servire la terra, la cenere, il gesso. La terra deve essere umida per le sostanze grasse. IX. Le sostanze che, incendiandosi, possono dar luogo ad esplosione, non devono di massima essere immagazzinate in sotterranei, nè in ambienti coperti a volta reale, o comunque a volte troppo resistenti, a meno che non esista un adeguato compenso in numerose ed ampie aperture laterali. Se nel fabbricato non esistono lucernari, le coperture devono essere leggere e facilmente sfondabili sotto l'impulso dei gas che si sviluppano nell'incendio. In qualche caso eccezionale, trattandosi di vecchi fabbricati (specialmente se adattati in via provvisoria), potrà essere lasciato il tetto colla propria ossatura di legno, costruendo sotto l'ossatura stessa un soffitto di rete metallica intonacata. X. I montacarichi di legno devono essere gradualmente soppressi e sostituiti con altri di metallo, chiusi in gabbia di muratura, resistente al fuoco e isolata, a tenuta di fuoco e di fumo, e con serramenti di ferro. XI. Il personale adibito a depositi o a stabilimenti nei quali si conservano o si lavorano oli minerali e loro derivati, deve essere istruito sulle cautele da osservare per ovviare a incendi e a scoppi, e per intervenire prontamente ed efficacemente in caso di bisogno. E' opportuno che siano fatte frequenti prove collettive, durante le quali si dovrà sperimentare l'opportunità delle disposizioni particolari stabilite (se occorre, di concerto coi civici pompieri) per i locali pericolosi. XII. Nei grandi stabilimenti o depositi ove si impiegano oli minerali e loro derivati, deve essere assicurata una riserva di acqua (sia pure di mare), con mezzi indipendenti da quelli dei pubblici servizi e commisurata alla entità dello stabilimento o del deposito. Le guarnizioni dei pistoni delle pompe, i tubi, le manichette, i giunti devono essere mantenuti in piena efficienza; e di frequente deve essere verificato che le bocchette fisse di presa per l'innesto dei tubi, siano in perfetto stato e al loro posto. L'apertura del bocchello delle lance e degli idranti, deve avere forma e dimensioni tali da assicurare, in concorso con altri elementi e manovre, il maggiore rendimento, o come portata d'acqua (raffreddamento, allagamento), o come velocità di uscita del liquido (gittata), oppure come spinta o forza d'urto (soffocamento, abbattimento). Nei paesi di clima molto freddo, deve essere provveduto a che negli idranti l'acqua di riserva non geli (ad esempio, mescolando ad essa un congruo quantitativo di glicerina, oppure il 28 per cento di cloruro di calcio). Di frequente devono essere eseguite esercitazioni colle pompe e con qualche estintore, rimettendo poi questi immediatamente in ordine colle cariche di riserva, in modo che siano sempre efficienti per le materie per le quali dovrebbero eventualmente servire, e in stato di perfetto funzionamento. XIII. Presso ogni reparto o laboratorio, presso ogni macchina speciale, pres- so ogni distributore stradale e in ogni altro caso in cui possa esservi pericolo di incendio o scoppio, deve esistere una istruzione scritta, compilata dalla direzione del deposito o dello stabilimento, o dalla ditta fornitrice del macchinario o del distributore, ecc.; contenente norme per l'uso del macchinario, per la sua pulizia e buona conservazione, per evitare infortuni, e per l'immediato uso dei mezzi di estinzione che si hanno sottomano. XIV. Gli ambienti nei quali si maneggiano sostanze che possono produrre miscele tonanti, devono essere aereati e ventilati energicamente, al fine di evitare che si accumulino vapori di quelle sostanze e che si formino pericolose miscele. Deve inoltre essere provveduto affinchè quei vapori non calino in sotterranei o in cantine, ove possono produrre asfissia e preparare esplosioni se vi è concomitanza di un fatto incendivo qualsiasi, o non cadano su fuochi nudi, o in luogo ove possano prodursi corti circuiti, o scintille. Se non esiste una ventilazione naturale capace di diluire tali miscele, bisogna provocare artificialmente la ventilazione necessaria. XV. Le macchine, gli apparecchi e i recipienti che contengono gas o liquidi infiammabili sotto pressione; quelli entro cui si lavorano prodotti solidi o liquidi a forte pressione e ad alta temperatura (piroscissione, berginizzazione, idrogenazione, produzione di materie per sintesi, ecc.); le caldaie delle raffinerie, e simili; e qualunque macchina o apparecchio o recipiente in cui si possano verificare soprapressioni o riscaldamenti pericolosi, oppure pericolose sovraproduzioni, o comunque miscele o sostanze o condizioni capaci di generare scoppio o violenta combustione; prima di essere messi in esercizio, debbono essere collaudati, e poi, ove occorra, periodicamente visitati dall'associazione nazionale per il controllo della combustione. Tutte queste macchine, apparecchi, recipienti speciali, ecc., in postazione stabile o mobile, devono portare, ben visibile, una placca fissa, sulla quale devono apparire

 

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